Essendo il quesito sul nucleare un testo lunghissimo e molto intricato sono costretto a presentarvelo in più parti, la prima, quella che trovate qui sotto, non ha bisogno di spiegazioni capillari vi lascio quindi il testo sottolineandovi ciò che si vuole abrogare tramite il nostro SI’, sempre che ci permettano di dirlo questo SI’...
« Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”
octavio
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